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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1 e del secondo
comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, i revisori
dei conti presso l'ONMI assistono alle riunioni, oltre che del
Consiglio centrale, anche della Giunta esecutiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1967
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - TAVIANI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE