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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla
Cassa per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1 luglio 1965, la
retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell'articolo 3
della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e' maggiorata dell'eventuale
indennita' integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione
delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni, limitatamente, pero', ad un importo
in nessun caso eccedente lire 50.000 annue.