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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda. Limiti
Non costituiscono reato, e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni delle norme
appresso indicate, quando in esse sia prevista soltanto l'ammenda:
a) norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
salvo quanto disposto nell'articolo 16;
b) norme del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre
1933, n. 1740, per le parti tuttora vigenti;
c) norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci mediante autoveicoli;
d) norme dei regolamenti comunali e provinciali.