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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennita' per i mutilati
ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e
liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge.
La tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, modificata
dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle G, I,
M, O annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono sostituite dalle
corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.