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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I limiti di somma indicati ai commi primo - lettere a) e b) - e
quarto dell'articolo 32 del regolamento per i lavori del Genio
militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali
risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n.
936, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1955, n. 1106, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.400.000
e a lire 24.000.000.