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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle
rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacita' di
cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri
inserite su installazioni fisse o mobili, destinate alla misurazione,
nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al
controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad
erogazione continua, di grande portata.