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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennita' di
anzianita' o di altra equivalente dovute ai dipendenti degli Istituti
che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza
sociale, cessati dal servizio a partire dal 14 dicembre 1966, sono
regolate dalle disposizioni contenute nella presente legge anche nel
periodo compreso tra la data suindicata e quella di entrata in vigore
della legge stessa.