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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alle
seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello
stato civile:
- Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello
stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre
1956;
- Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da
legalizzazioni degli atti di stato civile ed allegato, firmata a
Lussemburgo il 26 settembre 1957;
- Convenzione per lo scambio internazionale d'informazioni sullo
stato civile, firmata ad Istanbul il 4 settembre 1958;
- Convenzione relativa ai cambiamenti di nomi e cognomi, firmata
ad Istanbul il 4 settembre 1958.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello
stato civile:
- Convenzione concernente l'estensione della competenza delle
autorita' qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli
naturali, firmata a Roma il 14 settembre 1961;
- Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna
dei figli naturali, firmata a Bruxelles il 12 settembre 1962.