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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e' autorizzata la
corresponsione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore
dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA), con
sede in Roma, piazza Augusto Imperatore.