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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo
16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio
dei tribunali e delle preture, e' elevato, a decorrere dall'anno
finanziario 1967, a lire 350 milioni.