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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogata sino al 31 dicembre 1972 l'applicazione
dell'addizionale istituita con l'articolo 1 della legge 26 novembre
1955, n. 1177.
Il provento derivante dall'addizionale predetta rimane riservato
all'Erario dello Stato.