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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sugli
assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17
ottobre 1961, n. 1038, e' sostituito dal seguente:
"Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli
oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese
generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da
determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione
dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli
assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi
compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento
dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,
sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi
al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere
destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il
perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente
nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC),
all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore
artigiano (INIASA), ad Enti giuridicamente riconosciuti che, senza
scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalita' di formazione
professionale dei lavoratori, nonche' ad Enti a carattere nazionale,
anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo
di lucro, le medesime finalita' e abbiano l'idoneita' tecnica e
organizzativa necessaria. Tale idoneita' e' accertata
dall'Ispettorato del lavoro".