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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei
beneficiari del soppresso assegno alimentare continuativo corrisposto
dall'Unione italiana ciechi con il fondo di cui all'articolo 1 della
legge 28 luglio 1950, n. 626, e successive modificazioni, ai quali,
in attesa della definizione della domanda presentata a sensi
dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, l'Opera nazionale
ciechi civili ha corrisposto l'acconto continuativo mensile di lire
10.000, crediti costituitisi a seguito del diniego della concessione
del vitalizio da parte del Comitato di liquidazione e della
Commissione di revisione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, sono dichiarati
inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.