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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegnazione annua di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 27, e
all'articolo 14 della legge 23 giugno 1961, n. 520, destinata alle
spese per la gestione della Discoteca di Stato e' elevata, con
decorrenza dall'anno finanziario 1966, da lire 22.500.000 a lire
40.000.000.
E' inoltre autorizzata, per le medesime finalita', una assegnazione
straordinaria di lire 26.300.000.