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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli
aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un
contributo straordinario di lire 300.000.000 ripartito in ragione di
lire 100.000.000 annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al
1969.