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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assistenza di malattia e' estesa ai titolari di pensioni
derivanti dall'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia di cui
alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9,
sempreche' l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtu'
di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della
famiglia e ferma restando la facolta' di opzione prevista dalla legge
26 luglio 1965, n. 975.
L'assistenza e' dovuta ai titolari di pensione di cui al precedente
comma ed ai rispettivi familiari conviventi ed a carico indicati
all'articolo 1, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692,
secondo le norme, limiti e modalita', previsti da quest'ultima legge
e sue successive modificazioni e integrazioni, per la categoria dei
coloni e mezzadri, e, secondo le norme, limiti e modalita' previsti
dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la categoria dei
coltivatori diretti. Anche ai titolari di pensione di quest'ultima
categoria l'assistenza e' dovuta senza limiti di durata nei casi di
malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco
compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.