Legge Ordinaria n. 370 del 29/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1967 n. 146)
Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n.
1118,  convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n.
1309, e' sostituito dal seguente:
  "Nel  periodo  di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente  sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al
precedente  articolo  1, per gli atti economici relativi al commercio
delle  seguenti  materie  prime  tessili  contemplate  dalla  tabella
allegato  A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge
21  marzo  1958,  n.  267,  in  aggiunta  all'aliquota  della imposta
generale  sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'articolo
2   della   citata  legge  12  agosto  1957,  n.  757,  e  successive
modificazioni  ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964,
n.  1162,  si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale
nelle misure sotto indicate:

   645 lane in massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
   ex 646  peli  fini  non  nominati  ne' compresi altrove, in massa,
       esclusi
quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria. . . . 4%
647 peli grossolani di animali della specie bovina ed equina
       (eccettuati  i  crini)  e  di  capra  comune  e simili, e loro
       cascami, puri o misti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
   648 cascami di lana e di peli fini, puri o misti. . . . . . . . 4%
   649 sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti. . . . . . 4%
   650 lane e peli, cardati o pettinati. . . . . . . . . . . . . . 4%
   757 stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro,
       anche  nuovi,  oggetti cuciti, usati, inservibili all'uso loro
       proprio,  vecchie  reti,  cordami  fuori  uso  e  simili)  non
       utilizzabili  che  per  la sfilacciatura, per la fabbricazione
       della  pasta  per  carta,  per  pulitura  di macchine od altri
       simili usi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%"

  L'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito,
con   modificazioni,  nella  legge  4  dicembre  1965,  n.  1309,  e'
sostituito dal seguente:
  "L'addizionale  speciale  prevista dal precedente articolo 3 non e'
dovuta  quando  le  materie  prime  tessili  ivi  contemplate vengano
acquistate  nel  territorio  dello  Stato od importate dall'estero da
imprese  produttrici  di feltri battuti ovvero da ditte che producono
filati  diversi  da  quelli  contemplati  dal  precedente articolo 1,
contenenti lana in quantita' non superiore al 10 per cento.
  A  tal  fine  le  imprese  produttrici  di  feltri  battuti  devono
dichiarare,  sotto la loro esclusiva responsabilita', alle Intendenze
di  finanza,  per  gli  acquisti  nel  territorio dello Stato, o alla
dogana,   per   l'importazione   dall'estero,   l'attivita'  da  esse
esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attivita'
stessa  viene  svolta  e  la  loro  potenzialita' ed allegando a tale
dichiarazione  un  certificato  della Camera di commercio, industria,
artigianato  ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la
propria  sede,  attestante  le veridicita' della dichiarazione stessa
nonche'  un  certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte
di  fabbricazione  attestante  che l'impresa interessata non esercita
l'attivita' di filatura.
  Allo  stesso  scopo  i  fabbricanti che producono filati contenenti
lana  in quantita' non superiore al 10 per cento debbono esibire alle
Intendenze  di  finanza  per  gli acquisti nel territorio dello Stato
delle  materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o
alla  Dogana  per  l'importazione  dall'estero  delle  stesse materie
prime,  apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici
delle  imposte  di  fabbricazione  dal  quale  risulti  che  la ditta
interessata esercita la produzione di tali filati.
  Qualora  le  materie  prime tessili acquistate nel territorio dello
Stato  o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente
articolo,  vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella
produzione  di  manufatti  diversi da quelli contemplati dallo stesso
primo  comma ovvero vendute ad imprese esercenti attivita' diverse da
quelle  indicate  nel  comma  medesimo, colui che utilizza le materie
prime  per  i detti impieghi ovvero il venditore di esse e' tenuto ad
assolvere  la addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3
commisurata  rispettivamente  al  prezzo  all'ingrosso  all'atto  del
passaggio   al   reparto   d'impiego  ovvero  al  prezzo  di  vendita
effettivamente  praticato,  mediante  emissione di fattura o di altro
equivalente documento".
  Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n.
1118,  convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n.
1309, e' sostituito dal seguente:
  "Nel  periodo  in  cui  restera'  in  vigore l'addizionale speciale
istituita  dal  precedente  articolo  3,  per  i  prodotti tessili di
seguito indicati, la restituzione della imposta generale sull'entrata
all'esportazione   e  la  corrispondente  imposizione  di  conguaglio
all'importazione,  prevista  dalla  legge  12  agosto 1957, n. 757, e
successive  modificazioni,  sono  aumentate  in  relazione al maggior
onere  derivante  dall'addizionale medesima, mediante la applicazione
delle seguenti aliquote integrative:
    a)  prodotti  di  cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12
agosto  1957,  n.  757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267,
contenenti lane, peli o crini in quantita' superiore al 10 per cento:
1,35 per cento;
    b)  prodotti  elencati  nella  tabella  allegato B alfa, legge 12
agosto  1957,  n.  757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267,
contenenti lane, peli o crini in quantita' superiore al 10 per cento:
1,90 per cento esclusi i feltri battuti;
    c)  prodotti  elencati  nella  tabella  allegato  C alla legge 12
agosto  1957,  n.  757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267,
contenenti lane, peli o crini in quantita' superiore al 10 per cento:
2,50 per cento".
  Il  secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965,
n.  1118,  convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965
n. 1309, e' soppresso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 maggio 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - PRETI - COLOMBO -
                                             PIERACCINI - ANDREOTTI -
TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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