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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di
finanza ha luogo col grado di sottotenente.
Per conseguire la nomina e' necessario possedere i seguenti
requisiti:
1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali,
qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalla presente
legge, anche gli italiani non appartenenti al territorio della
Repubblica;
2) avere compiuto con esito favorevole i corsi di reclutamento
previsti dalla presente legge.