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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di
sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre
1950, n. 841, e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto
stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della precitata legge 12
maggio 1950, n. 230, riscattare le annualita' previste dall'atto di
assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in
possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia
adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di
assegnazione.
Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i
termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima
assegnazione del fondo.