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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di assicurare l'incentivazione degli investimenti
produttivi e per favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e
piccole imprese nell'ambito delle direttive del Programma economico
nazionale, i termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della
legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono prorogati al 30 giugno 1970 per la presentazione
delle domande di finanziamento e al 30 giugno 1971 per la
stipulazione dei relativi contratti.