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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Si applicano alla Guardia di finanza le disposizioni contenute
nell'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, numero 447, che apportano
modificazioni alle norme sulla formazione del ruolo speciale per
mansioni d'ufficio di cui agli articoli 24 e 27 della legge 31 luglio
1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, estesa alla Guardia di finanza con legge
17 aprile 1957, n. 260.