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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per provvedere alla
parziale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali,
spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti a
favore di infermi poliomielitici, ai sensi della legge 10 giugno
1940, n. 932, e la spesa di lire 200 milioni per provvedere alla
parziale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali e
protesi ortopediche disposte a favore di infermi discinetici e
lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n.
218.