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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Quando per l'esportazione dei filati e relativi manufatti e
confezioni, ammessi dalle disposizioni vigenti al rimborso
dell'imposta di fabbricazione con il sistema del discarico, sia
seguita da parte degli esportatori la procedura indicata all'articolo
53, penultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge
doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65,
integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
del 5 marzo 1964, n. 338, si prescinde dalla prevista omologazione
delle bollette doganali.
In tale caso la domanda per ottenere il discarico dell'imposta di
fabbricazione e' presentata direttamente all'U.T.I.F. competente per
territorio il quale, constatata la regolarita' formale della
documentazione, provvede al discarico e trasmette contemporaneamente
copia della bolletta alla dogana che e' in possesso della matrice,
perche' sia a questa contrapposta. Ove, in tale occasione, la dogana
rilevi discordanze o altre anormalita', ne avverte subito l'U.T.I.F.
che provvede alle necessarie rettifiche.
In ogni caso, effettuata l'operazione di discarico, la domanda ed i
relativi documenti saranno uniti alla prescritta contabilita' a
giustificazione dello sgravio accordato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il
Guardasigilli: REALE