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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 286 del testo unico
della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931,
n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti come segue:
"Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la
Giunta provinciale, cura, sulla base delle denuncie, sulla scorta dei
ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'articolo
276, la compilazione dei ruoli principali.
Ove il Comune si sia avvalso della facolta' prevista dall'articolo
276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operante sulla base delle
denuncie presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo
per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo
rettifica.
Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme
indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi
del penultimo comma dell'articolo 277, nonche' le partite contestate
dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite
massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.
Tuttavia, il contribuente puo' chiedere, a pena di decadenza, nei
termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale
amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare
dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza".