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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622,
modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, e dalla legge 21 giugno
1964, n. 467, sono estese per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31
dicembre 1968.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli
2, 3, 4 e 8 seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 2,
3, 4 e 5 della legge 21 giugno 1964, n. 467 e gli articoli 6 e 7
seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 51 e 48 della
legge 24 luglio 1959, n. 622.