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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Titolo professionale
Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo
accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio
della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione
all'esercizio di tale professione.