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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425,
e' integrato con il seguente periodo:
"Il complessivo periodo di due anni viene aumentato di quel
periodo, comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati
beneficiano come trattamento di malattia in eccedenza a quello
ordinario e relativa proroga previsti dal successivo articolo 90, in
relazione all'obbligo della conservazione del posto di lavoro
stabilito, a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura,
dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86".