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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 927 e seguenti del
Codice civile, nell'ambito degli aeroporti sul territorio nazionale,
possono essere istituiti con decreto del Ministro per i trasporti e
dell'aviazione civile, appositi uffici cui vengono consegnate le cose
ritrovate, sia nelle aerostazioni, sia a bordo degli aeromobili in
sosta.
Se si tratta di oggetti allo stato estero, essi devono essere
custoditi in apposito locale, con la osservanza delle modalita'
previste dalle disposizioni doganali per i magazzini di proprieta'
privata, in quanto applicabili.