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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La professione di agente di cambio e' regolata dalle leggi vigenti
e l'agente, dopo ottenuta la nomina, deve iscriversi agli Albi
professionali.
L'iscrizione all'Albo professionale e' sottoposta al pagamento
della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.
L'uso abusivo del titolo di agente di cambio e' punito a norma di
legge.