Legge Ordinaria n. 41 del 15/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1967 n. 53)
Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   decorrere  dall'esercizio  finanziario  1967  e'  assegnato  un
contributo  annuo  dello Stato di lire 250 milioni a favore dell'Ente
italiano della moda di cui al decreto del Presidente della Repubblica
17 febbraio 1951, n. 239.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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