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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente:
"3) Gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da
acquistare dalla Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
ai sensi della parte seconda, titolo III del ripetuto testo unico,
ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, n. 2521;
3 dicembre 1957, numero 1215 e 30 giugno 1959, n. 477".