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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad eseguire a
propria cura e spese, a carico dei fondi stanziati con la legge 27
ottobre 1965, n. 1200, ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo
16 del regio decreto 26 settembre 1904; n. 713, i lavori di
costruzione nel porto di Golfo degli Aranci della seconda invasatura
per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, le opere
ferroviarie, i piazzali, la pavimentazione e gli impianti, nonche' la
scogliera di protezione per una spesa complessiva di lire
1.500.000.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1967
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
- PIERACCINI - NATALI -
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE