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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il contributo a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti
e dispersi in guerra, previsto dall'articolo 1 della legge 22
dicembre 1960, n. 1598, e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a
decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al
novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli REALE