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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 941, n. 12, e' cosi'
modificato:
"Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per
l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri
concorsi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE