Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'anno finanziario 1967 e fino a tutto l'anno
finanziario 1981 e' autorizzata la spesa annua di sei miliardi di
lire per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a
medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende
di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di
credito finanziario ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio
1961, n. 635, e per operazioni finanziarie previste dall'articolo 20,
lettera c) della legge stessa, nonche' per le operazioni previste
dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.
Le modalita' e condizioni per la erogazione da parte del
Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma,
saranno fissate con provvedimento del Ministro per il commercio con
l'estero di concerto con quello per il tesoro e, quando e'
prescritto, con quello per gli affari esteri.