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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione internazionale del lavoro n. 105 concernente l'abolizione
del lavoro forzato adottata a Ginevra il 25 giugno 1957.