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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma
dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla
legge 21 giugno 1964, n. 461, sono autorizzati limiti di impegno
annuali di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari
1967, 1968, 1969 e 1970.