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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e'
ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra
persone viventi.
La deroga e' consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani
o non germani del paziente che siano maggiorenni, purche' siano
rispettate le modalita' previste dalla presente legge.
Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al
precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la
deroga puo' essere consentita anche per altri parenti e per donatori
estranei.