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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto
aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore
contrattuale, adottata a Guadalajara (Messico) il 18 settembre 1961,
addizionale alla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.