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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di
acquisto della nazionalita', firmata a Parigi il 10 settembre 1964.