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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n.
1789, e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato,
Segretario generale del Ministero della difesa, o Capo di gabinetto,
sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE