Legge Ordinaria n. 477 del 26/06/1967 (Pubblicata nella G.U. del 3 luglio 1967 n. 164)
Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  28 della legge 22 novembre 1954, n. 1138, e' sostituito
dal seguente:
  "Per  la  scritturazione  di  originali, di copie, di estratti e di
certificati  e'  dovuto il diritto di lire 100 per ogni facciata. Nei
casi  di  urgenza,  il  diritto  di scritturazione e' aumentato della
meta'.
  Per gli atti di protesto il diritto di scritturazione e' di lire 30
per ciascun atto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 giugno 1967

                               SARAGAT

                                                         MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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