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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1138, e' sostituito
dal seguente:
"Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti e di
certificati e' dovuto il diritto di lire 100 per ogni facciata. Nei
casi di urgenza, il diritto di scritturazione e' aumentato della
meta'.
Per gli atti di protesto il diritto di scritturazione e' di lire 30
per ciascun atto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1967
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE