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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per far fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a
norma delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e
21 giugno 1964, n. 463, e consentire la completa attuazione dei
programmi costruttivi degli alloggi per ufficiali e sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza, gia' ammessi al contributo statale in base alle leggi 28
luglio 1950, n. 737, 15 maggio 1954, n. 336, e 28 dicembre 1959, n.
1211, e' autorizzato per l'esercizio 1967 un aumento dei limiti di
impegno nella misura di lire 21.250.000.
La somma complessiva di lire 743.750.000 occorrente per il
pagamento del contributo previsto dal comma precedente sara' iscritta
in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei
Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di
annue lire 20.400.000 e lire 850.000 dall'esercizio 1967
all'esercizio 2001.