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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I termini di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte
dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni
conferite, ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto,
ai Compartimenti di traffico aereo, sono prorogati per non oltre un
anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO - COLOMBO
- PRETI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE