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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1966,
n. 625, sono sostituiti dai seguenti:
"Il medico provinciale puo' designare in sua sostituzione a far
parte della Commissione, con funzioni di presidente, un funzionario
medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o
un altro medico dell'ufficio comunale d'igiene. Il medico provinciale
e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia
parte della Commissione sanitaria regionale di cui all'articolo
successivo".
"Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su
designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo
della carriera direttiva-amministrativa o da un impiegato del ruolo
della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della
sanita' o da un funzionario del ruolo della carriera direttiva
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno o da un
funzionario della carriera direttiva dello Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione o dal segretario del Comune presso
il cui ufficio sanitario ha sede la Commissione".