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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717,
dopo le parole "enti idonei allo scopo", sono aggiunte le seguenti:
"che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere promossi e
finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalita'
determinati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno".