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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 10 luglio 1966 la misura del sussidio giornaliero,
previsto dalla legge 26 aprile 1964, n. 308, a favore degli infermi
affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e' stabilita in:
lire 700 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;
lire 1500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;
lire 700 giornaliere per ogni familiare a carico.