Legge Ordinaria n. 536 del 27/06/1967 (Pubblicata nella G.U. del 14 luglio 1967 n. 175)
Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'art. 10, n. 2, lettera b) della legge 2 aprile 1958, n. 377.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al
Fondo  di  previdenza  per  gli  impiegati  dipendenti da esattorie e
ricevitorie  delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2),
lettera  b),  della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' aumentato al 7,70
per  cento  della  retribuzione  contributiva  dallo  stesso articolo
prevista.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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