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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2),
lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' aumentato al 7,70
per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo
prevista.