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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di
nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, il
riammodernamento e l'attrezzatura degli impianti delle aziende
municipalizzate del gas e dell'acqua i Comuni ed i Consorzi di Comuni
sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli
articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli
Istituti per il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di
credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375, e con gli Enti ed Istituti di diritto pubblico finanziari,
assicurativi e previdenziali, che comunque abbiano facolta' di
provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali o di
pubblico interesse.