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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Limitatamente al primo concorso per la nomina a vice rettore e a
rettore che sara' bandito dopo l'entrata in vigore della presente
legge, il personale direttivo dei convitti nazionali, in servizio
alla data di entrata in vigore della legge 22 novembre 1962, n. 1678,
e' ammesso a partecipare al concorso stesso indipendentemente
dall'effettivo esercizio della funzione nelle rispettive qualifiche
di vice rettore aggiunto e di vice rettore.